Fascisti, lasciate in pace i blog!

Riproduco integralmente il post di Valigiablu.

Probabilmente oggi stesso ricomincerà il dibattito parlamentare sul disegno di legge in materia di riforma delle intercettazioni, disegno di legge che introdurrebbe, una volta approvato, numerose modifiche al nostro ordinamento lungo tre direttrici: limitazioni alla utilizzabilità dello strumento delle intercettazioni da parte dei magistrati; divieto di pubblicazione di atti di indagine per i giornalisti, anche se si tratta di atti non più coperti da segreto; estensione di parte della normativa sulla stampa all’intera rete.
Cerchiamo di chiarire sinteticamente i dubbi espressi in materia.

Il disegno di legge di riforma delle intercettazioni ha un impatto significativo sulla rete?
Il ddl di riforma della normativa sulle intercettazioni influisce sulla rete in due modi, innanzitutto perché le limitazioni introdotte dal ddl in merito alla pubblicabilità degli atti di indagine riguarda, ovviamente, anche la rete, relativamente al giornalismo professionale, ma soprattutto perché in esso è presente il comma 29 che è scritto specificamente per la rete. Cosa prevede il comma 29? Il comma 29 estende parte della legislazione in materia di stampa, prevista dalla legge n. 47 del 1948, alla rete, in particolare l’art. 8 che prevede la cosiddetta “rettifica”.

Cosa è la rettifica?
La rettifica è un istituto previsto per i giornali e le televisione, introdotto al fine di difendere i cittadini dallo strapotere dei media unidirezionali e di bilanciare le posizioni in gioco. Nell’ipotesi di pubblicazione di immagini o di notizie in qualche modo ritenute dai cittadini lesive della loro dignità o contrarie a verità, un semplice cittadino potrebbe avere non poche difficoltà nell’ottenere la “correzione” di quelle notizie, e comunque ne trascorrerebbe molto tempo con ovvi danni alla sua reputazione. Per questo motivo è stata introdotta la rettifica che obbliga i direttori o i responsabili dei giornali o telegiornali a pubblicare gratuitamente le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti che si ritengono lesi.

Il comma 29 estende la rettifica a tutta la rete? 
La norma in questione estende la rettifica a tutti i “siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica”. La frase “ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica” è stata introdotta in un secondo momento proprio a chiarire, a seguito di dubbi sorti tra gli esperti del ramo che propendevano per una interpretazione restrittiva della norma (quindi applicabile solo ai giornali online), che la norma deve essere invece applicata a tutti i siti online. Ovviamente sorge comunque la necessità di chiarire cosa si intenda per “siti informatici”, per cui, ad esempio, potrebbero rimanere escluse la pagine dei social network, oppure i commenti alle notizie. Al momento non è dato sapere se tale norma si applicherà a tutta la rete, in ogni caso è plausibile ritenere che tale obbligo riguarderà gran parte della rete.

Entro quanto tempo deve essere pubblicata la rettifica inviata ad un sito informatico?
Il comma 29 estende la normativa prevista per la stampa, per cui il termine per la pubblicazione della rettifica è di due giorni dall’inoltro della medesima, e non dalla ricezione. La pubblicazione deve avvenire con “le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono”.

E’ possibile aggiungere ulteriori elementi alla notizia, dopo la rettifica? 
Il ddl prevede che la rettifica debba essere pubblicata “senza commento”, la qual cosa fa propendere per l’impossibilità di aggiungere ulteriori informazioni alla notizia, in quanto potrebbero essere intese come un commento alla rettifica stessa. Ciò vuol dire che non dovrebbe essere nemmeno possibile inserire altri elementi a corroborare la veridicità della notizia stessa.

Se io scrivo sul mio blog “Tizio è un ladro”, sono soggetto a rettifica anche se ho documentato il fatto, ad esempio con una sentenza di condanna per furto? 
La rettifica prevista per i siti informatici è sostanzialmente quella della legge sulla stampa, la quale chiarisce che le informazioni da rettificare non sono solo quelle contrarie a verità, bensì tutte le informazioni, atti, pensieri ed affermazioni “da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità”, laddove essi sono i soggetti citati nella notizia. Ciò vuol dire che il giudizio sulla assoggettabilità delle informazioni alla rettifica è esclusivamente demandato alla persona citata nella notizia. Non si tratta affatto, in conclusione, di una valutazione sulla verità, per come è congegnata la rettifica in sostanza si contrappone la “verità” della notizia ad una nuova “verità” del rettificante, con ovvio scadimento di entrambe le “verità” a mera opinione (Cassazione n. 10690 del 24 aprile 2008: “l’esercizio del diritto di rettifica… è riservato, sia per l’an che per il quomodo, alla valutazione soggettiva della persona presunta offesa, al cui discrezionale ed insindacabile apprezzamento è rimesso tanto di stabilire il carattere lesivo della propria dignità dello scritto o dell’immagine, quanto di fissare il contenuto ed i termini della rettifica; mentre il direttore del giornale (o altro responsabile) è tenuto, nei tempi e con le modalità fissate dalla suindicata disposizione, all’integrale pubblicazione dello scritto di rettifica, purché contenuto nelle dimensioni di trenta righe, essendogli inibito qualsiasi sindacato sostanziale, salvo quello diretto a verificare che la rettifica non abbia contenuto tale da poter dare luogo ad azione penale”).

Come deve essere inviata la richiesta di rettifica? 
La normativa non precisa le modalità di invio della rettifica, per cui si deve ritenere utilizzabile qualunque mezzo, fermo restando che dopo dovrebbe essere possibile provare quanto meno l’invio della richiesta. Per cui anche una semplice mail (non posta certificata) dovrebbe andare bene.

Cosa accade se non rettifico nei due giorni dalla richiesta? 
Se non si pubblica la rettifica nei due giorni dalla richiesta scatta una sanzione fino a 12.500 euro.

Che succede se vado in vacanza, mi allontano per il week end, o comunque per qualche motivo non sono in grado di accedere al computer e non pubblico la rettifica nei due giorni indicati? 
Queste ipotesi non sono previste come esimenti, per cui la mancata pubblicazione della rettifica nei due giorni dall’inoltro fa scattare comunque la sanzione pecuniaria. Eventualmente sarà possibile in seguito adire l’autorità giudiziaria per cercare di provare l’impossibilità sopravvenuta alla pubblicazione della rettifica. È evidente, però, che non si può chiedere l’annullamento della sanzione perché si era in “vacanza”, occorre comunque la prova di un accadimento non imputabile al blogger.

La rettifica prevista dal comma 29 è la stessa prevista dalla legge sulla privacy?
No, si tratta di due cose ben diverse anche se in teoria ci sarebbe la possibilità di una sovrapposizione parziale. La legge sulla privacy consente al cittadino di chiedere ed ottenere la correzione di dati personali, mentre la rettifica ai sensi del comma 29 riguarda principalmente notizie.

Con il comma 29 si equipara la rete alla stampa?
Con il suddetto comma non vi è alcuna equiparazione di rete e stampa, anche perché tale equiparabilità è stata più volte negata dalla Cassazione. Il comma 29 non fa altro che estendere un solo istituto previsto per la stampa, quello della rettifica, a tutti i siti informatici.

Con il comma 29 anche i blog non saranno più sequestrabili, come avviene per la stampa?
Assolutamente no, come già detto con il comma 29 non si ha alcuna equiparazione della rete alla stampa, si estende l’obbligo burocratico della rettifica ma non le prerogative della stampa, come l’insequestrabilità. Questo è uno dei punti fondamentali che dovrebbe far ritenere pericoloso il suddetto comma, in quanto per la stampa si è voluto controbilanciarne le prerogative, come l’insequestrabilità, proprio con obblighi tipo la rettifica. Per i blog non ci sarebbe nessuna prerogativa da bilanciare.

Posso chiedere la rettifica per notizie pubblicate da un sito che ritengo palesemente false? 
E’ possibile chiedere la rettifica solo per le notizie riguardanti la propria persona, non per fatti riguardanti altri.

Se ritengo che la rettifica non sia dovuta, posso non pubblicarla? 
Ovviamente è possibile non pubblicarla, ma ciò comporterà certamente l’applicazione della sanzione pecuniaria. Come chiarito sopra la rettifica non si basa sulla veridicità di una notizia, ma esclusivamente su una valutazione soggettiva della sua lesività. Per cui anche se il blogger ritenesse che la notizia è vera, sarebbe consigliabile pubblicare comunque la rettifica, anche se la stessa rettifica è palesemente falsa.

Chi è il soggetto obbligato a pubblicare la rettifica, il titolare del dominio, il gestore del blog?
Questa è un’altra problematica che non ha una risposta certa. La rettifica nasce in relazione alla stampa o ai telegiornali, per i quali esiste sempre un direttore responsabile. Per i siti informatici non esiste una figura canonizzata di responsabile, per cui allo stato non è dato sapere chi è il soggetto obbligato alla rettifica. Si può ipotizzare che l’obbligo sia a carico del gestore del blog, o più probabilmente che debba stabilirsi caso per caso.

Sono soggetti a rettifica anche i commenti?
Anche qui non è possibile dare una risposta certa al momento. In linea di massima un commento non è tecnicamente un sito informatico, inoltre il commento è opera di un terzo rispetto all’estensore della notizia, per cui sorgerebbe anche il problema della possibilità di comunicare col commentatore. A meno di non voler assoggettare il gestore del sito ad una responsabilità oggettiva relativamente a scritti altrui, probabilmente il commento non dovrebbe essere soggetto a rettifica. 

Pensavo di creare un widget che consente agli utenti di pubblicare direttamente la loro rettifica senza dovermi inviare richieste. In questo modo sono al riparo da eventuali multe? 
Assolutamente no, la norma prevede la possibilità che il soggetto citato invii la richiesta di rettifica e non lo obbliga affatto ad adoperare widget o similari. Quindi anche l’attuazione di oggetti di questo tipo non esime dall’obbligo di pubblicare rettifiche pervenute secondo differenti modalità (ad esempio per mail).

Pensavo di aprire un blog su un server estero, in questo modo non sarei più soggetto alla rettifica?

Per non essere assoggettati all’obbligo della rettifica è necessario non solo avere un sito hostato su server estero, ma anche risiedere all’estero, come previsto dalla normativa europea. E, comunque, anche la pubblicazione di notizie su un sito estero potrebbe dare adito a problemi se le notizie provengono da un computer presente in Italia.

E’ vero che in rete è possibile pubblicare tutto quello che si vuole senza timore di conseguenze? E’ per questo che occorre la rettifica?
Questo è un errore comune, ritenere che non vi sia alcuna conseguenza a seguito di pubblicazione di informazioni o notizie online, errore dovuto alla enorme quantità di informazioni immesse in rete, ovviamente difficili da controllare in toto. Si deve inoltre tenere presente che comunque l’indagine penale od amministrativa necessita di tempo, e spesso le conseguenze penali od amministrative a seguito di pubblicazioni online, si hanno a distanza di settimane o mesi. In realtà alla rete si applicano le stesse medesime norme che si applicano alla vita reale, anzi in alcuni casi la pubblicazione online determina l’aggravamento della pena. Quindi un contenuto in rete può costituire diffamazione, violazione di norme sulla privacy o sul diritto d’autore, e così via… Il discorso che spesso si fa è, invece, relativo al rischio che un contenuto diffamante possa rimanere online per parecchio tempo. In realtà nelle ipotesi di diffamazione o che comunque siano lesive per una persona, è sempre possibile ottenere un sequestro sia in sede penale che civile del contenuto online, laddove l’oscuramento avviene spesso nel termine di 48 ore.

Ho letto di un emendamento presentato da alcuni politici che dovrebbe risolvere il problema della rettifica. È un buon emendamento?
Già lo scorso anno fu presentato un emendamento da alcuni parlamentari, che sostanzialmente dovrebbe essere riproposto quest’anno, con qualche modifica. In realtà l’emendamento Cassinelli, dal nome dell’estensore, non migliora di molto la norma: allunga i termini della rettifica a 10 giorni, stabilisce che i commenti non sono soggetti a rettifica, e riduce la sanzione in caso di non pubblicazione. L’allungamento dei termini non è una grande conquista, in quanto l’errore di fondo del comma 29 è l’equiparazione tra rete e stampa, cioè tra attività giornalistica professionale e non professionale, compreso la mera manifestazione del pensiero, tutelata dall’art. 21 della Costituzione, esplicata dai cittadini tramite blog. Per i commenti la modifica è addirittura inutile in quanto una lettura interpretativa dovrebbe portare al medesimo risultato, anzi forse sotto questo profilo l’emendamento è peggiorativo perché invece di “siti informatici” parla di “contenuti online” con una evidente estensione degli stessi (pensiamo alle discussioni nei forum). Tale emendamento viene giustificato con l’esempio del blogger che scrive: “Tizio è un ladro”, ipotesi nella quale, si dice, Tizio ha il diritto di vedere rettificata la notizia falsa. Immaginiamo invece che Tizio effettivamente sia un ladro, la rettifica gli consentirebbe di correggere una notizia vera con una falsa. Se davvero Tizio non è un ladro, invece, non ha alcun bisogno di rettificare, può denunciare direttamente per diffamazione il blogger ed ottenere l’oscuramento del sito in poco tempo.

Ma in sostanza, quale è lo scopo di questa norma?
Una risposta a tale domanda è molto difficile, però si potrebbe azzardarla sulla base della collocazione della norma medesima. Essendo inserita nel ddl intercettazioni, potrebbe forse ritenersi una sorta di norma di chiusura della riforma, riforma con la quale da un lato si limitano le indagini della magistratura, dall’altro la pubblicazione degli atti da parte dei giornalisti. Poi, però, rimarrebbe il problema se un giornalista decide di aprire un blog in rete e pubblicare quelle intercettazioni che sul suo giornale non potrebbe più pubblicare. Ecco che il comma 29 evita questo possibile rischio.

Addio a Sergio Bonelli

Sono tutti smarriti: sceneggiatori, disegnatori… tutti quelli che hanno avuto la fortuna di lavorare con lui in questi anni. Sergio Bonelli non c’è più. Io l’ho conosciuto per caso grazie ad amici comuni, Tito Faraci in testa, che mi ha dato la notizia stamattina con voce rotta, e abbiamo pranzato insieme qualche volta. Lo trovavo simpatico, schivo, e mi dava l’impressione di essere una persona concreta, senza troppi fronzoli.  Davanti a lui, seduto in qualche trattoria milanese, pensavo al pezzo di storia che aveva fatto quell’uomo dai capelli grigi e dalla corporatura massiccia, circondato dal rispetto smisurato e dall’affetto dei suoi collaboratori. Editore, certo, ma soprattutto inventore di storie e personaggi, e poi sostenitore dei progetti altrui, come la bizzarra invenzione di Tiziano Sclavi di un investigatore dell’incubo, tra sogno e realtà, diventato poi l’enorme successo di Dylan Dog. Non ricordo con precisione di cosa parlammo le volte che ci incontrammo. Una volta sicuramente di gialli, che leggeva e conosceva meglio di me, un’altra forse di come i suoi fumetti fossero piratati in giro per il mondo, soprattutto in Turchia dove avevano fatto anche un film su Zagor, e un’altra ancora del fatto che mi sarebbe piaciuto inventarne uno, di fumetto, se avessi mai trovato il tempo di farlo. Un seriale, di quelli che piacevano a lui, da edicola, da treno, su carta brutta e a poco prezzo. Fingendo di non avere niente a che fare con l’arte, ma solo con i sogni.

Il lato sbagliato

E’ una storia di ordinaria immigrazione. Senza violenza fisica.

Per ottenere la cittadinanza nel nostro Paese ci sono sostanzialmente due vie. La prima è quella di essere un calciatore concupito dalla Nazionale, uno sportivo che potrebbe rappresentarci alle olimpiadi o una battona che la dà a qualche ministro. In questi casi, la cittadinanza può arrivare in tempi misurabili in settimane. Per tutti gli altri la trafila dura anni.

Tre anni fa, visto che viveva stabilmente con me in Italia, mia moglie decise di chiedere la cittadinanza. Eravamo consapevoli delle difficoltà.  Nei due anni precedenti ci eravamo trovati invischiati in lunghe file davanti alle questura, sotto il sole e la pioggia, per i permessi di soggiorno e di residenza, con momenti di leggera disperazione quando non capivamo qualcosa dei documenti da portare, dei tempi di attesa, dei passaggi giusti da compiere. Abbiamo sempre avuto fortuna, devo dirlo, perché le persone che abbiamo trovato dall’altra parte dello sportello erano persone civili e seriamente dedite a gestire le complessità della burocrazia. Certo, qualche volta davano del tu a mia moglie, che qualche volta aveva più anni di loro, ma questo succede anche con la maggior parte dei tassisti milanesi e con metà delle persone che hanno a che fare con lei. Per un italiano medio essere un migrante è una condizione di minorità: sei assimilato a un ritardato o un adolescente. A volte, io che do del tu a tutti, mi irrito, una volta quasi attaccai al muro un portiere d’albergo e un’altra feci fermare un taxi e dissi al guidatore “Se a me chiama dottore, che non ho la laurea, a lei la chiami dottoressa, che ne ha tre e parla quattro lingue, anche se in questo cazzo di paese la prendono solo a fare lavori di merda”, ma per lo più tollero, perché anche questo è trattare lei da minore o minorato: sa difendersi da sola, e se vedeste dove è cresciuta, che sembra la Detroit di Eminem nella profonda Russia, capireste che ho ragione.

Comunque, tre anni fa circa abbiamo fatto la domanda, e finalmente questa settimana ci è arrivata la lettera dalla prefettura. Domanda accolta. Stavamo già mettendo in frigo lo champagne, quando abbiamo scoperto che per superare l’ultimo step avremmo dovuto portare alla Prefettura di Cremona più o meno tutti gli stessi documenti che tre anni prima avevamo spedito a Roma. Ce li siamo procurati e siamo partiti. Alla Prefettura di Cremona non c’era tanta fila, evidentemente le cittadinanze sono più rade dei permessi di soggiorno, ma il gentile funzionario che ci ha accolto ci ha gelato alzando l’estratto del certificato di matrimonio: non va bene, ci ha detto.“Per quale motivo? C’è scritto che siamo sposati” abbiamo risposto.“Sì, ma dall’estratto io non posso sapere se nel frattempo non avete fatto domanda di divorzio”.

In un mondo ideale, se mia moglie volesse divorziare da me non dovrebbe importare per l’espletamento di una pratica in essere da tre anni, ma nell’Italia di oggi importa, perché rende nulla la domanda retroattivamente. “Quindi cosa serve?”, chiedo.

Il gentile funzionario ci spiega che occorre l’atto integrale di matrimonio, ovvero -  e questo ha dell’incredibile – la copia FISICA (leggi fotocopia) della pagina di registro del Comune dove è stato segnato il verbale del nostro matrimonio. Il comune è Bologna, maledizione a noi quando abbiamo deciso di fare i romantici e sposarci nel posto dove ci siamo conosciuti (durante la Fiera del Libro per Ragazzi, lei era la mia omologa della casa editrice Rosman). Quindi ieri sono partito per Bologna. L’impiegato dello Sportello del Cittadino bolognese, alla mia richiesta, si è rannuvolato. “C’è un problema” ha detto. “Gli archivi comunali sono in trasloco e i registri sono tutti impacchettati”. “E quanto tempo ci vorrà perché li spacchettino?”, ho chiesto. “Non lo sappiamo. Venti giorni almeno”.

Ho avuto una leggera vertigine. Perché secondo la richiesta della prefettura, mia moglie avrebbe dovuto portare tutti i documenti entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata. Forse non succederà niente se ritardiamo, ma forse succederà qualche nuova magagna, entrerà in vigore qualche nuova norma della Bossi Fini che prevede l’esibizione di qualche nuovo documento, il superamento di nuove trafile. O magari dovremo rifare tutto da capo.

Non ha un finale questa storia, per lo meno non ancora e so che non è una gran storia. L’umiliazione che mia moglie e io subiamo è niente rispetto alle violenze fisiche che altri migranti subiscono ogni giorno, è niente rispetto al trattamento da lager subiti nei centri di detenzione, a Lampedusa, nelle strade, nei cantieri dove migliaia di migranti lavorano in nero e muoiono. Aspetteremo, rifaremo i documenti, aspetteremo di nuovo e intanto avremo il privilegio di vivere in una casa e avere un lavoro. Però per la millesima volta ho avuto voglia di fare i bagagli e cercare un Paese decente dove andare a vivere.

Dove saremo entrambi migranti, e io non mi sentirò responsabile per quello che fa la mia gente a chi è nato dal lato sbagliato della frontiera.

Nella foto: Amauri.